Bardi tuona: Ordinanza n. 5 del 15 marzo 2020 OGGETTO: ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 13. -Disposizioni relative all’ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Basilicata; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; VISTO l’articolo 50 del d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria; VISTA la legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile – Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46”; VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale; VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e in particolare le previsioni di cui al Capo IV recante “Gestione dell’emergenza di rilievo nazionale”; TENUTO CONTO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale, e l’11 marzo ha dichiarato quella da COVID-19 una pandemia; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020; VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l’altro, dispone ai sensi dell’articolo 2 che “le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, anche al di fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1”; VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ove si stabilisce che “1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale” e al comma 2 dispone che ” Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia; VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area; VISTO l’articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”; CONSIDERATA, in particolare, la misura igienico-sanitaria di cui all’allegato 1 lettera d) del precitato DPCM 8 marzo 2020 che stabilisce, in conformità a quanto raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”, quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.”, le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili; CONSIDERATO che l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus; CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l’assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19; RICHIAMATO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 “Istituzione dell’unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; CONSIDERATO che i provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno la finalità di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19, soprattutto attraverso l’adozione di misure di prevenzione e di distanziamento sociale; CONSIDERATO in particolare che, in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi dell’emergenza epidemiologica, e che l’ingresso del numero elevato registrato di individui provenienti da zone a rischio epidemiologico potrebbe comportare il rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica della collettività in Basilicata; VALUTATA l’urgenza e l’indifferibilità di procedere all’adozione di misure contingibili e urgenti di carattere straordinario e temporaneo a tutela della salute dei cittadini Lucani per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Basilicata del COVID-19, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di salute pubblica e dell’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 13; RICHIAMATO l’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, ove si dispone che “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”; RICHIAMATI in particolare gli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; Emana la seguente ORDINANZA Art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l’obbligo – fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi da COVID-19 si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del DPCM 8 marzo 2020. 2. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci; b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione; c) spostamenti per motivi di salute. Art. 2 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. 2. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte dalla presente ordinanza. 3. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, ai Prefetti e all’ANCI per l’invio ai Sindaci. 4. Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze del 27 febbraio 2020, n. 2, dell’8 marzo 2020, n. 3 e dell’11 marzo 2020, n. 4, ove compatibili con le disposizioni della presente ordinanza. 5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 6. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

ULTERIORI misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dellarticolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dellarticolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 marzo 2020,n. 13. Disposizioni relative allingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibileed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’articolo 50 del d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi direferenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile – Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46”;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e in particolare le previsioni di cui al Capo IV recante “Gestione dell’emergenza di rilievo nazionale”;

TENUTO CONTO che lOrganizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato lepidemia da COVID-19 unemergenza di sanità pubblica internazionale, e l11 marzo ha dichiarato quella da COVID-19 una pandemia;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22febbraio 2020;

 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del

23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l’altro, dispone ai sensi dellarticolo 2 che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, anche al di fuori dei casi di cui allarticolo 1, comma 1;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ove si stabilisceche “1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardinoil territorio nazionale” e al comma 2 dispone che ” Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

VISTO in particolare larticolo 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata allevolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dallarea interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nellarea;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

CONSIDERATA, in particolare, la misura igienico-sanitaria di cui all’allegato 1 lettera d) del precitato DPCM 8 marzo 2020 che stabilisce, in conformità a quanto raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il “mantenimento, neicontatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”, quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale., le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l’assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

RICHIAMATO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 “Istituzione dell’unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

CONSIDERATO che i provvedimenti nazionali per lemergenza hanno la finalità di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19, soprattutto attraverso ladozione di misure di prevenzione e di distanziamento sociale;

CONSIDERATO in particolare che, in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone lassunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata allevolversi dellemergenza epidemiologica, e che lingresso del numero elevato registrato di individui provenienti da zone a rischioepidemiologico potrebbe comportare il rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica della collettività in Basilicata;

VALUTATA lurgenza e lindifferibilità di procedere alladozione di misure contingibili e urgenti di carattere straordinario e temporaneo a tutela della salute dei cittadini Lucani per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Basilicata del COVID-19, ai sensi dellarticolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di salute pubblica e dellarticolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 13;

RICHIAMATO l’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, ove si dispone che Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Emana la seguente

ORDINANZA

 

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dallestero, e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688,con lobbligo fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi da COVID-19 si applica quanto previsto dallarticolo 3, comma 5, del DPCM 8 marzo 2020.    

2. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti dallarticolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:

a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci;
b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione;
c) spostamenti per motivi di salute.

Art. 2

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dellarticolo 650 del codice penale, come previsto dallarticolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

2. I Prefetti territorialmente competenti assicurano lesecuzione delle misure disposte dalla presente ordinanza.

3. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, ai Prefetti e allANCI per linvio ai Sindaci.

4. Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze del 27 febbraio 2020, n. 2, dell8 marzo 2020, n. 3 e dell11 marzo 2020, n. 4, ove compatibili con le disposizioni della presente ordinanza.

5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

6. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dellaGiunta della Regione.